Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti).

      1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è promossa l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.
      2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore fornisce altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'individuazione delle caratteristiche dell'etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche dell'etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai medesimi criteri. Dal decreto di cui al precedente periodo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.